SULPM  

 

ABBECEDARIO

 

LAVORO STRAORDINARIO

 

(art.14 CCNL 1998): Per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario gli enti possono utilizzare, dall’anno 1999, risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate, nell’anno 1998, al fondo di cui all’art. 31, comma 2, lett. a) del CCNL del 6.7.1995, per la parte che residua dopo l’applicazione dell’art.15, comma 1, lettera a) del presente CCNL. Le risorse eventualmente eccedenti rispetto a quelle derivanti dalla puntuale applicazione delle regole contenute nell’art. 31, comma 2 lettera a) del CCNL del 6.7.1995 e successive modifiche ed integrazioni, sono destinate ad incrementare le disponibilità dell’art.15.

Le risorse di cui al capoverso precedente possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali.

Le parti si incontrano a livello di ente, almeno tre volte all’anno, per valutare le condizioni che hanno reso necessario l’effettuazione di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi. I risparmi accertati a consuntivo confluiscono nelle risorse indicate nell’art.15, in sede di contrattazione decentrata integrativa, con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.

A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3 % ed il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi derivanti da tale applicazione, confluiscono nelle risorse di cui all’art.15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.

E’ consentita la corresponsione da parte dell’ISTAT e di altri Enti od Organismi pubblici autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, per il tramite degli enti del comparto, di specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese al di fuori dell’orario ordinario di lavoro.

(art. 38 CCNL 14/09/2000): Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte  a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999.

La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall’ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.

Per esigenze eccezionali  - debitamente motivate in relazione all’attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell’organico -  il limite massimo individuale di cui all’art. 14, comma 4 del CCNL dell’1.4.1999 può essere elevato in sede di contrattazione decentrata integrativa, fermo restando il limite delle risorse previste dallo stesso art. 14.

La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, dalla data di entrata in vigore del presente CCNL, è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 la retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. b) incrementata del rateo della 13^mensilità.

La maggiorazione di cui al capoverso precedente è pari:

-                        al 15% per il lavoro straordinario diurno;

-                        al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);

-                        al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo.

La prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare, di norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore.

Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio.

La disciplina del presente articolo e del successivo art.39 integrano quella dell’art.14 del CCNL dell’1.4.1999.

 

CALCOLO DELLE TARIFFE ORARIE DI LAVORO STRAORDINARIO  CCNL14/9/2000

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIA

E

POSIZ.

Tabella mensile A

I.I.S. MENSILE

B

BASE (A+B)/12*13

156

 

Straordinario orario diurno 15%

 

Straordinario orario festivo o notturno 30%

Straordinario orario festivo-notturno 50%

 

 

 

 

 

 

 

A1

1.040.750

1.007.530

14.224

16.358

18.491

21.336

A2

1.074.083

1.007.530

14.456

16.624

18.792

21.683

A3

1.116.000

1.007.530

14.747

16.959

19.171

22.120

A4

1.157.667

1.007.530

15.036

17-291

19.547

22.554

B1

1.145.750

1.013.885

14.993

17.242

19.491

22.489

B2

1.189.750

1.013.885

15.303

17.598

19.894

22.955

B3

1.273.750

1.013.885

15.886

18.269

20.652

23.830

B4

1.310.750

1.013.885

16.143

18.565

20.986

24.215

B3

1.273.750

1.022.810

15.948

18.341

20.733

23.923

B4

1.310.750

1.022.810

16.205

18.636

21.067

24.308

B5

1.356.333

1.022.810

16.522

19.000

21.478

24.783

B6

1.406.333

1.022.810

16.869

19.399

21.930

25.304

C1

1.391.250

1.029.647

16.812

19.334

21.855

25.218

C2

1.457.917

1.029.647

17.275

19.866

22.457

25.912

C3

1.527.000

1.029.647

17.754

20.418

23.081

26.632

C4

1.618.667

1.029.647

18.391

21.150

23.908

27.587

D1

1.604.917

1.041.719

18.379

21.136

23.893

27.569

D2

1.763.250

1.041.719

19.749

22.401

25.323

29.218

D3

2.037.917

1.041.719

21.386

24.594

27.802

32.080

D3

2.037.917

1.070.567

21.587

24.825

28.063

32.380

D4

2.182.333

1.070.567

22.590

25.978

29.366

33.884

D5

2.349.00

1.070.567

23.747

27.309

30.871

35.620